BUDGET DI VENDITA: QUANDO L’ AGENTE E’ INADEMPIENTE

22-03-16 Il mancato raggiungimento del budget, previsto nel contratto agenziale, potrebbe comportare la risoluzione del contratto per fatto imputabile all’agente ma affinché ciò non accada si dovrà prima verificare quale sia stata la gravità dell’inadempienza

A seguito della pronuncia della Cassazione del 18/05/2011 si è stabilito che anche nell’ambito del contratto di agenzia l’eventuale presenza di una clausola risolutiva espressa avente ad oggetto la risoluzione del rapporto laddove l’agente non raggiunga il budget assegnato necessiti comunque di una verifica giudiziale in ordine alla gravità dell’inadempimento. Il principio espresso dalla Suprema Corte non è di poco conto. Tale principio giurisprudenziale ha così fatto venire meno la clausola risolutiva espressa anche nell’ambito del rapporto di agenzia come già nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

La clausola risolutiva espressa potrà ritenersi legittimamente apposta solo allorquando la stessa non venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità che non giustifichino un recesso per giusta causa. In altre parole sarà obbligo della mandante valutare caso per caso se l’omesso raggiungimento del budget sia fatto riconducibile all’inadempienza dell’agente.

E’ fatto noto rinvenire nei contratti di agenzia clausole risolutive di diritto laddove venga omesso il raggiungimento di un obiettivo di vendita. Tali clausole in questo periodo di difficoltà finanziaria delle aziende sempre più spesso vengono inserite col sol fine di penalizzare l’agente. Infatti raramente il budget è stabilito a fini premiali, con il riconoscimento in caso di conseguimento di una percentuale provvigionale aggiuntiva o di una somma determinata, molto più comunemente il mancato raggiungimento del volume di affari, per espressa previsione contrattuale, costituisce inadempimento di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto, legittimando, così, l’azienda alla risoluzione del contratto con tutto quello che ne conseguirà in termini di perdita delle indennità di risoluzione e se il rapporto è un rapporto di vecchia data vi saranno effetti disastrosi per l’agente.

Utile allora sapere che, laddove la contestazione venga formalizzata solo a distanza di tempo, magari di parecchi mesi, senza che in precedenza nulla si fosse obiettato in termini di mancato raggiungimento del fatturato, si sarebbe in presenza di un atto di acquiescenza per facta concludentia ovvero il comportamento conclusivo delle parti sarebbe indice del fatto di non volersi avvalere della clausola relativa al volume d’affari. Sempre a proposito della clausola risolutiva, e prima del pronunciamento della Cassazione, il Tribunale di Bergamo ha statuito che “in tema di clausola risolutiva espressa, il giudice è ammesso a valutare la condotta in concreto tenuta dalle parti del rapporto obbligatorio, che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, devono preservare l’una gli interessi dell’altra, ispirandosi al principio della buona fede e al divieto di abuso del diritto. Se da tale valutazione risulta che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò deve condurre a escludere la ricorrenza della colpa e, dunque, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, dovendo essere l’inadempimento tale da comportare siffatta conseguenza almeno colpevole. Qualora, invece, sia evidente che il creditore ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante modalità contrarie alla buona fede, tale volontà non appare meritevole di tutela da parte dell’ordinamento e non può, pertanto, spiegare i propri effetti”.

Pare dunque potersi concludere nel senso che il comportamento delle parti deve sempre essere improntato al dovere di correttezza contrattuale, cui il rapporto di agenzia deve sempre ispirarsi, l’applicazione della norma di diritto e la sua astratta applicazione non possono prescindere dalla valutazione del grado di inadempimento.

 

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