COMUNICAZIONE N. 2-bis – OBBLIGO PRESENTAZIONE SCIA

COMUNICATO N. 2 – bis

 

A tutti gli Agenti di commercio.        Loro sedi.                                                                                           

Oggetto: obbligo di presentare la SCIA  per gli agenti e rappresentanti di commercio

L’art. 74 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, come noto, ha soppresso dal maggio 2010 il ruolo agenti e rappresentanti di commercio, mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento e il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività. Con decreto del ministro dello sviluppo economico del 26 ottobre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2012 sono stati emanati i 4  decreti attuativi (spedizionieri doganali, mediatori, mediatori marittimi e, appunto, agenti e rappresentanti) che disciplinano le modalità di iscrizione nel registro delle imprese  di questi soggetti. Le disposizioni di tali decreti entrano in vigore il 12 maggio 2012. Occorre nuovamente sottolineare che la soppressione del ruolo agenti, sostituito dalla comunicazione telematica tramite SCIA alla Camera di commercio, non modifica in nulla i requisiti necessari per  poter accedere all’attività.

Per chi inizia l’attività di agente

L’attività di agenzia e rappresentanza di commercio può essere iniziata contestualmente alla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, con la quale  il diretto interessato (titolare, legale rappresentante della società, ovvero preposto) autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti. L’ufficio competente della Camera di Commercio continuerà ad effettuare il controllo dei requisiti morali e professionali autocertificati nella SCIA e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività con la conseguente cancellazione salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine di trenta giorni.

Per gli agenti già in attività

Il decreto attuativo prevede che gli agenti già in attività, sia sotto forma individuale sia sotto forma societaria, devono provvedere a presentare la SCIA entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti attuativi e, dunque, entro il 30 settembre 2013, pena la cancellazione e, dunque, l’impossibilità di svolgere l’attività.

Per poter effettuare questa comunicazione alla C.C.I.A.A. è necessario dotarsi di un dispositivo di firma digitale, e tramite intermediari abilitati, provvedere alla trasmissione di appositi modelli che variano in base al tipo di impresa ( individuale o società) e per le unità locali.

Anche il costo dei diritti di segreteria varia in base al tipo di impresa (€ 18,00 per le imprese individuali più € 18,00 per ogni unità locale; € 30,00 per le società più € 30,00 per ogni unità locale; gli importi  sono soltanto indicativi)

Gli agenti con attività sospesa

Gli agenti che cessano di svolgere l’attività devono richiedere, entro 90 giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita Sezione del REA. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio dell’agente dalla posizione REA dell’impresa (individuale o societaria) nella quale era inserito. Nell’ipotesi in cui egli dovesse riprendere l’attività (anche in proprio) deve richiedere la cancellazione dalla predetta Sezione.

Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono comunicarlo entro un anno alla CCIAA. In difetto, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

Il controllo periodico dei requisiti da parte della cciaa

Ogni 5 anni la CCIAA provvederà ad effettuare un riscontro per ognuno degli iscritti della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività

La tessera di riconoscimento

L’ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all’art. 13 del D.M. 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della Legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia.

Un’ ulteriore obbligo, che invece riguarda tutte le imprese individuali già in essere, è quello di dotarsi della Posta elettronica certificata (PEC) entro il 30/06/2013 ed entro la stessa data di comunicarla alla CCIAA di appartenenza. *

*Riportiamo in sintesi quanto prevede l’articolo 5 della L. 221 del 17/12/2012 in vigore dal 19/12/2012:

L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane dal 19.12.2012.

• Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30.06.2013. L’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 C.C., sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

• È istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero dello sviluppo economico.

• L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

Vi consigliamo pertanto, di non attendere gli ultimi giorni per effettuare gli adempimenti, per evitare inutili perdite di tempo.

Cordiali saluti.

Il segretario

Francesco Chilà

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