GLI OBIETTIVI DI VENDITA NELLE CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

GLI OBIETTIVI DI VENDITA NELLE CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE30-04-15 Il mancato raggiungimento non può determinare automaticamente “giusta causa” di risoluzione, come frequentemente prevedono i contratti, con perdita delle indennità di cessazione del rapporto.

Il contratto di agenzia prevede, quasi sempre, un articolo denominato “Clausole risolutive espresse“, che bisogna leggere attentamente e che contiene una serie di eventuali violazioni degli adempimenti contrattuali, fra le quali il mancato raggiungimento del budget è la più rilevante, ma compaiono anche il verificarsi di insoluti oltre un certo limite o addirittura il mancato invio di relazioni di mercato con frequenza prefissata, ed altre anche minori.

Vediamo soprattutto il caso del budget. Il fondamento giuridico delle clausole risolutive espresse si trova nell’articolo 1456 cc che prevede che “il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”, pertanto, nell’interpretazione e nelle intenzioni delle mandanti, il mancato raggiungimento del budget le avrebbe legittimate a risolvere il contratto con effetto immediato senza riconoscere alcuna indennità. Per molti anni, pur in presenza di alcune valutazioni contrarie in dottrina, la giurisprudenza prevalente riconosceva il nesso automatico con l’articolo 2119 cc che ammette il recesso in tronco nel rapporto di lavoro dipendente, applicando per analogia tale norma anche al rapporto di agenzia. Una sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. n. 10934 del 18-05-2011) e altre negli anni successivi (T. Bari 2 maggio 2012; CdA Milano 13 febbraio 2013 e diverse altre) hanno smentito tale orientamento stabilendo che, come prevede l’art. 1751 cc “Il preponente può risolvere il contratto senza corrispondere alcuna indennità di fine rapporto, solo nel caso di risoluzione giustificata da un inadempimento dell’agente così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto“. Viene introdotto quindi il concetto che la valutazione della gravità dell’inadempimento manca nell’operare di una clausola risolutiva espressa quale il mancato raggiungimento del budget di vendita. Infatti, qualora tale circostanza non sia addebitabile all’agente, cioè tale insuccesso non sia attribuibile ad un comportamento inadempiente dello stesso, ma riferibile a fatti diversi ed esterni alla sfera di quest’ultimo, la mandante non potrà esimersi dal riconoscere all’agente le indennità di cessazione del rapporto. In sintesi, per applicare l’articolo 2119 cc “recesso per giusta causa” si deve accertare la colpa nel comportamento dell’agente, accertamento che l’articolo 1456 cc non prevede, negando pertanto che il mancato raggiungimento del budget o altri inadempimenti inseriti nelle clausole risolutive espresse possano determinare automaticamente la risoluzione per giusta causa. Nei casi concreti, perciò, per risoluzioni del contratto con effetto immediato in applicazione di una clausola risolutiva espressa in assenza dell’accertamento della gravità dell’inadempimento, sono illegittime le decisioni della mandante di non corrispondere l’indennità di mancato preavviso e le indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 cc e degli Accordi Economici Collettivi.

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