Ripetizioni di diritto

Codice civile e AEC  L’articolo 1749 e gli obblighi del preponente

 

Art. 1749. ” Il preponente, nei rapporti con l’agente deve agi re con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’ agente le informazioni necessarie all’ esecuzione del contratto, in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’ agente avrebbe potuto normalmente  attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’ agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente. L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. E’ nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.”

 

L’art. 1749 del codice civile è stato destinato dal Decreto Legislativo 65/99 a disciplinare gli obblighi gravanti sul preponente nell’ambito del rapporto di agenzia.  Di primaria rilevanza è la statuizione dell’obbligo del preponente di comportarsi con lealtà e buona fede. Con ciò si intende che il preponente deve comportarsi nel corso del rapporto in modo tale da evitare qualsivoglia abuso che possa comportare danni all’agente.

 

L’obbligo di informazione e documentazione è un parallelo di quello imposto all’agente e consiste nel dovere del preponente di comportarsi nel rispetto di una sostanziale trasparenza, fornendo all’agente tutte le informazioni che attengono all’attività produttiva che possano avere qualsivoglia influenza sullo svolgimento del rapporto di agenzia.  Necessario corollario è l’obbligo di documentazione, a fronte del quale il preponente è tenuto a fornire all’agente cataloghi, campioni, modelli di prodotto etc., costantemente aggiornati ed aderenti all’attività produttiva.

 

Va fatta particolare attenzione all’obbligo imposto al preponente di consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni dovute “al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale esse sono state acquisite”.  Detto obbligo, già acquisito dalla contrattazione collettiva, ha l’espressa ed irrinunciabile funzione di permettere all’agente la verifica puntuale e periodica dell’ammontare delle provvigioni maturate nel periodo in relazione alle quali nasce il suo diritto al pagamento.

 

 

Come già sottolineato, dunque, i diritti di informazione dell’agente di commercio sono quei diritti aventi ad oggetto una prestazione di fare che deve essere eseguita dalla ditta preponente e che hanno quale finalità quella di consentire all’agente di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli ed esercitare proficuamente i suoi diritti patrimoniali.

 

Nel dettaglio, dunque, l’art. 1749 del codice civile impone alla ditta preponente i suddetti obblighi:

  1. porre a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi da trattare (listino prezzi; campionario);
  2. fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto (tempi per la consegna della merce ordinata; eventuali ritardi; pagamento dell’ordine da parte del cliente);
  3. avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi (notevole variazione di produzione: ciò consente all’agente di commercio di sapersi regolare intorno ai quantitativi che potranno essere tempestivamente consegnati ai clienti);
  4. informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli (la provvigione dell’agente dipende dal buon fine dell’affare; quest’ultimo, a sua volta, dipende dall’adempimento del preponente e del cliente; sapere se l’affare è stato accettato ed eseguito consente all’agente di sapere se avrà o meno diritto alla provvigione);
  5. consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite (ciò consente all’agente di controllare l’importo delle provvigioni maturate);
  6. fornire all’agente tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate.

 

Gli A.E.C. specificano ulteriormente questi obblighi della ditta preponente:

  1. Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d’ordine;
  2. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite l’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti (ciò consente all’agente di controllare l’importo delle provvigioni che potrebbero maturare e quelle che ha già maturato);
  3. Informare l’agente di commercio sul lancio di nuovi prodotti e sulle politiche di vendita.

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