Trasformazione della società, quali rischi per l’agente

Trasformazione della società, quali rischi per l’agente

La modifica del contratto di agenzia, senza la preventiva accettazione da parte della mandante, può comportare la perdita del mandato o la cancellazione del pregresso rapporto, con ripercussioni sulle indennità e sul preavviso.

Ciò vale anche se l’agente trasforma il suo status da persona fisica a persona giuridica, o se modifica l’assetto societario con l’inserimento oppure l’uscita di un socio.

La tentazione di creare società da parte di molti agenti è alta al fine di ridurre il carico fiscale o perché invogliati dalle mandanti. Ciò avviene sovente senza pensare alle possibili ripercussioni, talvolta gravi. Spesso il tutto è realizzato con molta superficialità ed è anche da dimostrare che vi sia un reale risparmio fiscale.

Di seguito due possibili casi:

1)    La comunicazione alla mandante di trasformazione dell’assetto giuridico fa decadere il vecchio contratto a iniziativa dell’agente con la perdita dell’anzianità e di tutte le indennità escluso il Firr.

Le indennità che si potranno perdere sono:

  • Indennità suppletiva di clientela;
  • Indennità meritocratica;
  • Indennità preavviso;
  • Indennità cessazione rapporto;
  • Eventuale indennità maneggio denaro;

2)   Modifica all’assetto societario (uscita o entrata di un socio dalla società).

  • Non si ha diritto alle indennità in caso del raggiungimento dell’età pensionabile da parte di un socio, mentre l’agente persona fisica ha diritto a tutte le indennità, il socio che ha raggiunto l’età pensionabile non può rivendicare il diritto alle indennità e inoltre vi è il rischio di disdetta del contratto alla società per la modifica all’assetto.

Le differenze della società rispetto all’agente singolo in caso di contenzioso:

  • L’agente in forma societaria ha come foro competente in caso di vertenza quello del luogo ove la mandante ha la propria sede.
  • Non è comunque competente la Magistratura del Lavoro, ma il Tribunale ordinario civile, con aumento dei tempi di giudizio prima di poter giungere alla sentenza. Inoltre vi è la concreta possibilità di vedere decisa la controversia da un magistrato con limitata esperienza in materia di diritto del lavoro.
  • Notevole aggravio dei costi da sostenere per l’instaurazione del giudizio in termini di:

1)       Spese vive, dovendosi sempre e comunque versare per intero il contributo unificato (variabile secondo il valore della causa). Mentre dinanzi al Giudice del Lavoro tale contributo è dovuto al 50% e solo se il reddito familiare imponibile è superiore a € 31.884,48 (altrimenti è esente);

2)   Spese legali, trovandosi di fatto costretti a munirsi di due difensori di cui uno destinato a comparire alle udienze dinanzi al Tribunale competente, solitamente lontano dalla sede della società-agente.

  • Nel caso di fallimento o di concordato fallimentare i crediti dell’agente società di capitali verranno quasi sempre riconosciuti in via chirografaria e non privilegiata.
  • L’agente società di capitali non ha diritto ai versamenti contributivi Enasarco, e pertanto non maturerà alcuna pensione.

Ed ancora:

  • Una Srl richiede, a differenza della semplice ditta individuale titolare di partita Iva, il deposito di un bilancio al registro delle imprese ogni anno, con tutte le spese di gestione annesse e connesse;
  • Le banche stesse saranno meno incentivate a concedere un credito a imprenditori che non hanno un capitale depositato, acquisto casa, auto, ufficio;
  • È obbligatoria la contabilità ordinaria, con costi e incombenze notevolmente superiori.

Suggerimento:

  • Prima di prendere una decisione così importante (modifica assetto giuridico variazioni soci) è bene riflettere e meditare sulla reale convenienza della costituzione della società. E’ opportuna un’autorizzazione scritta della mandante con riconoscimento dell’anzianità e indennità pregresse.

UsarciReggioCalabria

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