Tutela dell’ agente in caso di messa in liquidazione della casa mandante

Tutela dell’ agente in caso di messa in liquidazione della casa mandante

Partendo dal presupposto che la messa in liquidazione rappresenta una volontà di chiudere l’azienda, il contratto si risolve automaticamente per volontà della mandante (controllare bene tutti gli atti facendosi assistere da un esperto).
Non sempre l’azienda informa l’agente della procedura in atto, ciò si verifica solitamente quando il liquidatore è lo stesso amministratore dell’azienda, in quale tenta, maldestramente, di non pagare tutti i debiti facendo leva sulla scarsa conoscenza delle modalità e dei diritti dell’agente.
La prima cosa da fare non appena si ha il sentore di difficoltà dell’azienda, o di voci ricorrenti, è quella di effettuare una visura camerale, costa pochissimo, da 5 a 10 €, ma si è certi dello stato in cui versa l’azienda; su tale documento è riportato anche il nome del liquidatore ed il suo indirizzo al quale va inviata la documentazione.
Il carteggio da inviare alla mandante in caso di messa in liquidazione è abbastanza semplice, tramite la Pec dell’agente, alla Pec del liquidatore o dell’azienda, si invia una richiesta di pagamento contenente un elenco delle varie voci di cui si ritiene essere creditori: provvigioni non corrisposte, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica, Firr non versato all’Enasarco, Indennità cessazione rapporto ex art 1751cc , ed ogni altra somma a titolo di Risarcimento dovuto a fatti illeciti dell’azienda.
E’ bene in tutto ciò farsi assistere dal sindacato che effettuerà i calcoli delle varie indennità e seguirà gli sviluppi ulteriori della liquidazione.
Occorre seguire attentamente l’iter perché il liquidatore potrebbe non riconoscere gli importi richiesti, nel qual caso sarà opportuno valutare una eventuale vertenza sindacale; oppure potrebbe accadere che la liquidazione si trasformi in concordato preventivo, o concordato fallimentare, o possa addirittura confociare nel fallimento stesso, nel qual caso vi sono altri e più approfonditi adempimenti da fare per far valere i propri diritti.

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