Articolo 1748: Diritti dell’agente

slide

Articolo 1748: Diritti dell’agente

 La disciplina del contratto di agenzia è stata, agli inizi degli anni duemila, oggetto di interventi legislativi di derivazione comunitaria, che, modificando sensibilmente la disciplina dettata in materia dal codice civile (artt. 1742-1753), hanno ridisegnato rilevanti aspetti della figura contrattuale in esame.

L’art. 3 del d.lgs. 65/99 ha cambiato l’art. 1748 c.c., la cui rubrica è ora “diritti dell’agente”, che disciplina il compenso per l’attività svolta, cioè il diritto alla provvigione. L’agente, in forza del carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con un salario, ma con una “provvigione” che può essere determinata a percentuale sull’importo lordo degli affari promossi oppure in base ad importo fisso su ogni affare.

Prima della novella del d.lgs. 65/99 l’agente aveva diritto alla provvigione esclusivamente per gli affari che avevano avuto regolare esecuzione (art. 1748) e per gli affari che non avevano avuto esecuzione per causa imputabile al preponente (art. 1749). Se l’affare aveva avuto esecuzione parziale, la provvigione spettava all’agente in misura proporzionale alla parte eseguita (art.1748).

Il decreto legislativo da ultimo richiamato ha innovato la disciplina codicistica, stabilendo che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento” (nuovo art.1748c.c.). Inoltre “salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico” (nuovo art.1748).

La novità – di grande rilievo – consiste, dunque, nello sganciamento del diritto alla provvigione dal “buon fine” dell’affare. Presupposto necessario e sufficiente per il sorgere del diritto dell’agente alla provvigione è, ora, la mera conclusione dell’operazione o affare per effetto del suo intervento.

Più precisamente – come insegna anche la Cassazione (cfr. Cass. 5467/2000), la nuova formulazione “sulla falsariga del modello tedesco, ha distinto tra il momento di acquisizione della provvigione e il momento di esigibilità della provvigione già acquisita. Il momento di acquisizione è quello in cui l’operazione promossa dall’agente è stata conclusa tra le parti; il momento di esigibilità è quello in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione

Leave a Reply