COMUNICAZIONE N. 7 – CONTRIBUTI PER NASCITA O ADOZIONE

COMUNICAZIONE N. 7 

Contributi per nascita o adozione 2012

Oggetto

Per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2013 l’iscritto ha diritto ad un’erogazione da parte della Fondazione di un importo di Euro 500,00. L’importo è elevato a Euro 650,00 se trattasi del secondo figlio e a Euro 750,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

In caso di nascite o adozioni avvenute nel corso dell’anno 2012, gli iscritti dovranno, invece, attenersi esclusivamente alle norme determinate dalla precedente disciplina 2012 e potranno inviare le proprie richieste anche nel 2013, purché entro un anno esatto dalla data di nascita o adozione del bambino.

Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione del contributo per adozione, la prestazione potrà essere richiesta esclusivamente all’atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del Tribunale competente, documentabile come di seguito esposto.

Requisiti:

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati:

– a. Essere un agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi              obbligatori, che al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.833,00 ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);

– b. Essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, verrà erogata una sola prestazione.

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste, redatte sull’apposito modulo predisposto dalla Fondazione e sottoscritte dall’avente titolo, dovranno essere corredate dalla documentazione sotto elencata e dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

In caso di parto gemellare, dovrà essere compilata una domanda per ogni nuovo nato corredata, ciascuna, della documentazione indicata di seguito.

 

Documentazione:

– a. dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare comprensivo del/degli ultimo/i figlio/i nato/i o adottato/i o;

–  b. copia del documento di identità valido del richiedente;

– c. copia autenticata della sentenza che pronuncia l’adozione definitiva, promulgata dal Tribunale competente.

Scadenze e decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade, qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall’evento. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate.

Il segretario

Francesco Chilà

Leave a Reply