PROVVIGIONI ED INDENNITA’ NON PAGATE

PROVVIGIONI ED INDENNITA’ NON PAGATE15-07-2015 La prescrizione di alcuni diritti nel rapporto di agenzia. In pendenza ovvero a seguito della cessazione del rapporto di agenzia i diritti maturati dall’agente sono soggetti a prescrizione e, dunque, si estinguono  qualora non vengano fatti valere nel termine previsto dalla legge (a condizione che la controparte sollevi la relativa eccezione posto che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal Giudice). Il diritto al pagamento delle provvigioni si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall’art.2948 c.c. n.4 che decorre dalla scadenza dell’obbligo della preponente di effettuare il pagamento delle provvigioni e, quindi, dall’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale le provvigioni sono maturate. Di particolare interesse, seppure in una vicenda particolare, è la sentenza n.239 del 11.01.2010 che ha ritenuto applicabile al rapporto di agenzia il termine di prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c. anche per i crediti del preponente. Il diritto al pagamento dell’indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto (salvo quale isolata voce contraria) si prescrive invece nel più lungo termine di dieci anni (Cass. Civ. 16.06.2003 n.9636; Cass. Civ. 28.03.2014 n.7378). Prima di concludere si rileva che il diritto al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art.1751 c.c. è soggetta non solo all’ordinario temine di prescrizione, ma anche al termine annuale di decadenza dalla cessazione del rapporto. Si è posto pertanto il problema dell’applicabilità di tale termine di decadenza in ipotesi di domanda avente ad oggetto il pagamento della sola indennità suppletiva di clientela disciplinata dagli Accordi Economici Collettivi. A tale riguardo le due pronunce di legittimità note sul tema hanno statuito in modo tra loro opposto atteso che Cass. Civ., sez. II, 05.08.2011 n.17057 ha ritenuto inapplicabile il termine annuale di decadenza di cui all’art.1751 c.c. in quanto “il rinvio fatto dall’Accordo Collettivo alle disposizioni del codice civile va chiaramente inteso come diretto a colmare eventuali lacune della relativa regolamentazione e quindi riferito ai soli aspetti del rapporto non disciplinati dalla fonte contrattuale”. “Nel caso di specie, non è invece dubbio che l’indennità di cessazione del rapporto sia regolata dall’Accordo collettivo. E’ la stessa presenza di una disciplina negoziale diversa da quella legale, che come si è visto è, relativamente all’indennità in discussione, derogabile in favore dell’agente, ad escludere pertanto l’applicazione di quest’ultima, che deve ritenersi sostituita da quella pattizia”. Di contrario avviso pare invece Cass. Civ., sez. lav. 17.04.2013 n.9348 secondo cui “la disciplina codicistica della decadenza non risulta in contrasto nè con la disciplina comunitaria, nè con l’A.E.C. che non la disciplina affatto”.

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