Rimborso IRAP

Oggetto: proposizione di ricorso per restituzione dell’Irap

Gentile Collega,

Come avrà potuto apprendere dalla stampa, si va consolidando una corrente giurisprudenziale che ha stabilito (per taluni contribuenti ed al ricorrere di specifici presupposti soggettivi) il non assoggettamento ad Irap, la quale, come noto, è in vigore dal 1° gennaio 1998.

Alcune Commissioni Tributarie di merito e alcune sentenze della Corte di Cassazione, infatti, in assenza di lavoratori dipendenti e di impiego di rilevanti capitali, nonché mancando una “organizzazione” di tipo imprenditoriale, hanno ritenuto illegittimo l’assoggettamento alla suddetta imposta delle attività professionali e artistiche.

Va sottolineato, tuttavia, che per quanto la giurisprudenza, in presenza di tali requisiti, si va orientando in senso favorevole al contribuente, non si è ancora pervenuti alla pacifica insussistenza dell’obbligo di pagamento.

L’Agenzia delle entrate, nel caso degli agenti di commercio, si è arroccata sull’obbligo del pagamento e con la risoluzione del 14 novembre 2007, n. 326 ha ribadito che l’assoggettamento o meno ad Irap è questione che comporta una valutazione caso per caso in base alle caratteristiche specifiche del soggetto interessato.

In definitiva, l’Agenzia rimette ai giudici tributari la valutazione, sulla base degli elementi di fatto che caratterizzano ogni singolo professionista (o artista), dell’obbligo o meno di pagamento dell’imposta.

Tanto premesso, Le segnaliamo  che gli  agenti di commercio, in assenza di lavoratori dipendenti, in base ad alcune  pronunce della Cassazione, rientrerebbero nella classificazione tra i soggetti esclusi dall’imposta.

La invitiamo, quindi, a valutare l’eventualità di richiedere all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate la restituzione dell’imposta, facendole sin d’ora presente che in mancanza di formale richiesta di restituzione, l’Irap pagata per l’anno 2010 andrà in prescrizione entro il giugno 2014 e non sarà più possibile ottenerne la restituzione, neanche in sede contenziosa.

Va sin d’ora, sottolineato, che l’esito del ricorso non può essere assolutamente dato per scontato e che il servizio offerto dal ns sindacato si esaurisce con la pronuncia (positiva o negativa) della Commissione Tributaria Provinciale, non estendendosi agli eventuali ulteriori gradi di giudizio che saranno oggetto di eventuali successivi accordi.

La nostra segreteria rimane a disposizione dei colleghi per l’istruzione delle pratiche di rimborso.

 

Il segretario

Dott. Pierfrancesco Freno

89135 Reggio Calabria

Via Risorgimento Catona,41

Cell.: 3280441003  Fax.: 0965-304063        

Mail: segreteria@usarcireggiocalabria.it

 

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