COMUNICAZIONE N. 9 – CONTRIBUTI PER MATERNITA’

COMUNICAZIONE N. 9

Concessione contributo per maternità

Oggetto

Al fine di assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l’incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza, per ogni figlio nato dal 01.01.2013, l’agente donna ha diritto ad un contributo per maternità pari a euro 1.000,00. L’importo è elevato a € 1.250,00 se trattasi del secondo figlio e a € 1.500,00 se trattasi del terzo o ulteriore.

In caso di nascite avvenute nel corso dell’anno 2012, le iscritte dovranno, invece, attenersi esclusivamente alle norme determinate dalla precedente disciplina 2012 e potranno inviare le proprie richieste anche nel 2013, purché entro un anno esatto dalla data di nascita del bambino.

In caso di parto gemellare, il contributo spetta una sola volta all’Agente iscritta che ne faccia richiesta.

Requisiti

a. essere un agente in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori, che al 31 dicembre dell’anno precedente la richiesta, presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.833,00, ed una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui tre anni negli ultimi cinque (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);

b. essere titolare di una pensione diretta Enasarco.

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste, redatte sull’apposito modulo predisposto dalla Fondazione e sottoscritte dall’avente titolo, dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito elencata e dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata alla Fondazione ENASARCO – Servizio Prestazioni/Ufficio Prestazioni Integrative – Via Antoniotto Usodimare n. 31 – 00154 ROMA.

Documentazione

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione (disponibile sul sito www.enasarco.it), resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da cui risulti la composizione del nucleo familiare comprensivo del/degli ultimo/i figlio/i nato/i o;

b. copia del documento di identità valido del richiedente;

Decadenza del diritto

Il diritto alla prestazione decade, qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall’evento. Le domande inviate dopo tale data o prive della documentazione richiesta non saranno valutate (fa fede la data del timbro postale di spedizione).

Il segretario

Francesco Chilà

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