CONSERVARE SEMPRE GLI ESTRATTI CONTO PROVVIGIONALI

La deduzione di contributi13-01-2015 – Il fallimento o il concordato della mandante comporta sempre l’onere di dover

dimostrare al giudice fallimentare il proprio diritto alle provvigioni ed alle

eventuali indennità attraverso la presentazione di corposa e probante documentazione.

Nei rapporti di lunga durata come 10, 20, 30 anni, accade sovente che a

causa di cambi del commercialista o traslochi, le fatture provvigioni molto

vecchie non si trovino più; e addirittura sono molti i colleghi che non conservano

gli estratti conto provvigionali.

Molti tribunali fallimentari escludono dal credito sia privilegiato che chirografario,

quegli agenti che non dimostrino il diritto al proprio credito con la presentazione

degli estratti conto.

Esigete pertanto l’invio degli estratti conto provvigionali, anche su carta intestata

o fogli con timbro della mandante. L’obbligo di invio degli estratti è

previsto anche dagli Accordi Economici agli art. 6 comma 3 per il settore

Commercio e art 7 comma 3 per il settore Industria.

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