IL DECRETO INGIUNTIVO NELLE CONTROVERSIE

05-11-2015 Gent.mo Usarci Collega,

Molto spesso, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti, gli agenti sono costretti a intraprendere la via giudiziaria e convenire in causa le loro mandanti.

 

Poiché tale percorso può presentare tempi di soluzione non brevissimi, è molto importante valutare la possibilità di seguire procedure alternative, come ad esempio il ricorso per ingiunzione. Attraverso tale procedimento l’agente può chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo avente per oggetto la condanna della mandante al pagamento delle provvigioni o di altre spettanze.

Il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme può essere richiesto quando l’agente ha in mano una documentazione da cui si può desumere in modo certo l’ammontare del suo credito. Il caso più frequente è quello in cui l’agente ha ricevuto dalla mandante gli estratti conto provvigionali oppure la mandante ha formulato e inviato all’agente una quantificazione delle indennità spettanti.

In alcune ipotesi è anche possibile chiedere l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile, secondo il quale “l’esecuzione provvisoria può essere concessa dal giudice se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere”.

Il decreto ingiuntivo, oltre ad essere utilizzato per il pagamento di somme, può essere richiesto per ottenere la consegna da parte della mandante della documentazione contabile necessaria per la determinazione delle spettanze dell’agente.

Il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare gli importi spettanti è previsto sia dal codice civile che dagli accordi economici collettivi. L’articolo 1749 del codice civile stabilisce infatti che è un diritto irrinunciabile dell’agente ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni a lui liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili della mandante…….

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